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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 10Indennità di base durante gli altri servizi 32
1 L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all’articolo 9 ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1–3.
2 Se prima di iniziare il servizio l’interessato non esercitava un’attività lucrativa, l’indennità giornaliera di base ammonta all’importo minimo secondo l’articolo 16 capoversi 1–3.