Legge federale
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Art. 10a Indennità di base tra due servizi 33
Per i servizi di cui all’articolo 30 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 199534, il diritto all’indennità dopo la scuola reclute è retto dall’articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall’articolo 10. L’articolo 16 capoverso 1 non è applicabile. 33 Introdotto dall’all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |