Legge federale
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Art. 16c Inizio del diritto e durata del versamento dell’indennità 52
1 Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto. 2 L’indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto. 3 In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:
4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità. 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). |