Legge federale
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Art. 16d Estinzione del diritto 54
1 Il diritto all’indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. 2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all’indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall’articolo 16c capoverso 3. 3Il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza.55 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). 55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023934, 1357). |