Legge federale
|
Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale 63
A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento. 63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005). |