Legge federale
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Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto
1 L’indennità per l’altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.71 2 Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all’indennità inizia tale giorno. 3 Il diritto all’indennità si estingue:
71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). |