Legge federale
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Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
1 L’indennità per l’altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.74 2 L’altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.75 3 Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana. 4 Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati. 74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). 75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). |