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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 16kForma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
1 L’indennità per l’altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.74
2 L’altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.75
3 Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
4 Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742).
75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742).