Legge federale
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Art. 16r Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1. 3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f. |