Legge federale
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Art. 16t Aventi diritto
1 Hanno diritto all’indennità le persone che:
2 In caso di adozione congiunta:
3 Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo. 4 In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità. 5 Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile95. |