Legge federale
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Art. 16v Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere
1 L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi. 2 Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo. 3 Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana. 4 Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati. |