Legge federale
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Art. 16w Importo e calcolo dell’indennità
1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di adozione. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’arti-colo 11 capoverso 1. 3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f. 4 Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore. |