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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 18Fissazione dell’indennità
1 L’indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev’essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l’esatta esecuzione di tale compito, di fissare l’indennità dovuta ai loro salariati.
2 L’indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell’articolo 51 LPGA99. In deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.100