Legge federale
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Art. 19a Contributi alle assicurazioni sociali 103
1 Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
1bis I contributi sono a carico per metà dell’avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952105 sugli assegni familiari nell’agricoltura.106 2 Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall’obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata. 103Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653). 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529). 106 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529). |