Legge federale
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Art. 21 Organi e disposizioni applicabili
1 La presente legge è applicata dagli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l’applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell’Ufficio federale del servizio civile119 e degli istituti d’impiego.120 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS121 concernenti:
2bis La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA123 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.124 3 In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995125, quella dei contabili dell’organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994126 sulla protezione civile.127 119 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. 120Per. introdotto dall’art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU 1962 1131; FF 1961 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). 122 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 124 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 126 [RU 1994 2626, 1995 1227all. n. 9, 1996 1445all. n. 14. RU 2003 4187art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). 127 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |