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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
Art. 22Copertura delle spese di amministrazione 128
A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno129. È applicabile l’articolo 69 della LAVS130.
128Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).
129Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.