Legge federale
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Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno 151
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. 2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno. 3 L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017152 sui fondi di compensazione. 151 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). |