Legge federale
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Art. 7 Assegno per spese di custodia 26
1 Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d’età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all’assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità e disciplina i dettagli. 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). |