Legge federale
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Art. 16kbis Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre 79
1 Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l’altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi. 2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l’articolo 16c capoverso 3. 3 Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all’articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l’attività lucrativa. 4 Il termine quadro di sei mesi di cui all’articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliere ai sensi dei capoversi 1 e 2. 79 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |