Legge federale
|
Art. 16s Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali
1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:
2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
|