Legge federale
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Art. 20 Prescrizione e compensazione 111
1 In deroga all’articolo 24 LPGA112 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
2 I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVS118 e dalla legge federale del 20 giugno 1952119 sugli assegni familiari nell’agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge. 111 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 10142529). 113 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). 114 Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). 115 Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). 116 Originaria lett. e. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005). 117 Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). |