Legge federale
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Art. 21 Organi e disposizioni applicabili
1 L’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta agli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti in collaborazione con:
2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS127 concernenti:
2bis La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA129 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.130 3 In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue:
126Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024681; FF 20232245). 128 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 130 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 134 Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024681; FF 20232245). |