Legge federale
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Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953. 2 ...183 3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie. 183Abrogato dalla cifra I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968II 177). |