Legge federale
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Art. 6 Assegni per i figli 25
1 Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all’assegno dura fino a 25 anni compiuti. 2 Danno diritto all’assegno:
25Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). 26Nuovo testo giusta l’all. cifra III della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724art. 1 cpv. 1; FF 1976III 155). |