Legge federale
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Art. 4 Consiglio d’Istituto
1 Il Consiglio d’Istituto si compone del presidente e di otto altri membri. 2 Approva il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo dell’IPI. 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.9 4 Determina la composizione della direzione. 5 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.11 9 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). 10 RS 172.220.1 11 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 66886705). |