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Art. 2 Compiti
1 L’IPI adempie i seguenti compiti:
2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.6 3 L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere. 3bis Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.7 4 Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione. 5 Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432). 6 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). 7 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |