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Art. 8 Personale
1 L’IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. 2 Nell’assunzione del personale l’IPI gode di ampie competenze. 3 Le condizioni d’assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d’Istituto. L’articolo 6acapoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale si applica per analogia.12 12 Per. introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 66886705). |
