1 Cifra I n. 2 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779).
Art. 10
1 Ciascun Cantone adotta, conformemente all’articolo 197 numero 4 della Costituzione federale, una strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi ai sensi dell’articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale.
2 La strategia comprende i seguenti elementi:
a.
pianificazione delle esigenze dal profilo qualitativo e quantitativo;
b.
procedura per analisi periodiche delle esigenze;
c.
genere di collaborazione con le istituzioni;
principi per la formazione professionale e la formazione professionale continua del personale specializzato;
f.
procedura di conciliazione per le controversie tra invalidi e istituzioni;
g.
genere della collaborazione intercantonale, in particolare nella pianificazione delle esigenze e nel finanziamento;
h.
piano di attuazione della strategia.
3 Per l’approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una commissione peritale. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si compone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20085
4 Nuovo testo giusta il n. 38 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).