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Legge federale
sulle istituzioni che promuovono
l’integrazione degli invalidi
(LIPIn)

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2017)1

1 Cifra I n. 2 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779).

Art. 2 Principio

Ogni Can­to­ne ga­ran­ti­sce che gli in­va­li­di do­mi­ci­lia­ti sul suo ter­ri­to­rio di­spon­ga­no di un’of­fer­ta di isti­tu­zio­ni che sod­di­sfi ade­gua­ta­men­te le lo­ro esi­gen­ze.