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Legge federale
sulle istituzioni che promuovono
l’integrazione degli invalidi
(LIPIn)

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2017)1

1 Cifra I n. 2 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779).

Art. 4 Riconoscimento di istituzioni

1 Il Can­to­ne ri­co­no­sce le isti­tu­zio­ni ne­ces­sa­rie per at­tua­re il prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 2. Que­ste isti­tu­zio­ni pos­so­no es­se­re si­tua­te all’in­ter­no o all’ester­no del suo ter­ri­to­rio.

2 La con­ces­sio­ne, il di­nie­go e la re­vo­ca del ri­co­no­sci­men­to av­ven­go­no me­dian­te de­ci­sio­ne for­ma­le.