Legge federale
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Art. 6 Controllo
1 L’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 è controllata periodicamente. 2 Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza. 3 Il Cantone competente informa gli altri Cantoni in caso di revoca del riconoscimento a un’istituzione da esso controllata che non adempie più le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1. |