Legge federale
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Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni
1 Le organizzazioni d’importanza nazionale che rappresentano gli interessi degli invalidi ed esistono da almeno dieci anni possono ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di un’istituzione. 2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso. |