Legge federale
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Art. 10 Comitato scientifico
1 Il consiglio d’Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva che assista la direzione nelle questioni scientifiche. 2 Nel comitato scientifico sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto; vi sono rappresentate anche facoltà estere di diritto. 3 Il regolamento interno del comitato scientifico richiede l’approvazione del consiglio d’Istituto. |
