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Legge federale sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)
del 28 settembre 2018 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 16Mezzi finanziari di terzi
1 L’Istituto può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi, purché ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e i suoi obiettivi.
2 Sono mezzi finanziari di terzi in particolare: