Legge federale
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Art. 19 Immobile
1 L’Istituto utilizza l’immobile messogli a disposizione dal Cantone di Vaud in virtù della Convenzione del 15 agosto 19799 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del Protocollo aggiuntivo del 14 maggio/5 giugno 199710, di cui il Cantone assicura la manutenzione. 2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell’immobile. Il contributo non può eccedere il 50 per cento dei relativi costi. 9 Il testo della Conv. può essere consultato presso l’Istituto. 10 Il testo del Prot. aggiuntivo può essere consultato presso l’Istituto. |
