Legge federale
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Art. 21 Vigilanza della Confederazione
1 Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l’Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Quest’ultimo esercita la vigilanza in particolare:
2 Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale ha il diritto di visionare tutti i documenti relativi all’attività dell’Istituto e di richiedere in qualsiasi momento informazioni sulle sue attività. |
