Legge federale
|
|
Art. 22
1 L’Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:
2 Esso può in particolare redigere pareri giuridici. 3 Per le sue prestazioni commerciali, l’Istituto fissa prezzi che consentono almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito. 4 Per quanto riguarda le sue prestazioni commerciali, l’Istituto ha gli stessi diritti e obblighi degli offerenti privati. 5 L’Istituto è soggetto a imposizione per gli utili risultanti dalle prestazioni commerciali. |
