Legge federale
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Art. 33 Forma giuridica e organizzazione
1 La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. 2 Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative. 3 Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti. 4 Lo scopo principale della direzione del fondo è l’esercizio dell’attività del fondo di investimento; essa consiste nell’offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione. |