Legge federale
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Art. 75 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla LSerFi38. 4 Il Consiglio federale può anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni seguenti:
5 L’articolo 15 capoverso 2 lettera a LFINMA ha effetto fino all’entrata in vigore dell’articolo 15 capoverso 2 lettera abis LFINMA (all. n. 16). Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 202044 38 RS 950.1 39 RS 221.214.1 40 RS 221.302 41 RS 952.0 42 RS 955.0 43 RS 956.1 44 O del 6 nov. 2019 concernente l’entrata in vigore integrale della legge sugli istituti finanziari (RU 2019 4631). |