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Art. 10 Luogo della direzione
1 L’istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. 2 Le persone incaricate della gestione dell’istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. |