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Art. 22 Capitale minimo e garanzie
1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. 2 I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale. 3 Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell’assicurazione di responsabilità civile professionale. |