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Art. 52 Obbligo di autorizzazione
1 Gli istituti finanziari con sede all’estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un’autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell’istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. 3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l’autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l’attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
