Art. 53 Condizioni di autorizzazione
La FINMA accorda all’istituto finanziario estero l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale se: - a.
- l’istituto finanziario estero:
- 1.
- dispone di un’organizzazione appropriata, di sufficienti risorse finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera,
- 2.
- è sottoposto a una vigilanza adeguata e che include la succursale, e
- 3.
- fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commercio;
- b.
- le competenti autorità estere di vigilanza:
- 1.
- non sollevano obiezioni quanto all’istituzione di una succursale,
- 2.
- si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l’insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti, e
- 3.
- prestano assistenza amministrativa alla FINMA;
- c.
- la succursale:
- 1.
- adempie le condizioni stabilite agli articoli 9–11 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d’attività e che prevede un’organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività, e
- 2.
- adempie le condizioni di autorizzazione supplementari di cui agli articoli 54–57.
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