|
Art. 64 Obbligo d’informazione e di notifica in caso di delega di funzioni importanti
1 Se un istituto finanziario delega funzioni importanti ad altre persone, queste sono sottoposte all’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA34. 2 La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone. |