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Art. 68
1 La responsabilità degli istituti finanziari e dei loro organi è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni37. 2 L’istituto finanziario che delega a un terzo l’adempimento di un compito è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell’istruirlo e nel vigilarlo. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla vigilanza. 3 La direzione del fondo risponde degli atti dei terzi cui ha delegato compiti secondo l’articolo 35 capoverso 1 come fossero suoi propri atti. |