Legge federale
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Art. 20
Le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni anno all’Ufficio federale30 il rapporto di gestione, con il conto annuale e il bilancio, e fornire alla stessa le indicazioni statistiche necessarie. 30 Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |