Legge federale
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Art. 22a36
1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale.38 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr39 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.40 3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. 36 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). 37 RS 172.021 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 39 RS 711 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |