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Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)
del 4 ottobre 1963 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
1 Con l’approvazione dei piani l’Ufficio federale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2 L’approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l’Ufficio federale può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione.
43 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
44 Abrogato dall’all. n. 78 alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001FF 20013764).