Legge federale
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Art. 29
1 Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono, salvo patto contrario, a carico della nuova opera. 2 Le contestazioni derivanti dall’applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr56.57 56 RS 711 57 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |