Legge federale
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Art. 32c62
Salvo disposizione contraria, l’impianto di trasporto in condotta è di proprietà dell’impresa cui è stata concessa l’autorizzazione d’esercizio. 62 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). |